Art. 24.
(Oggetto e finalità del segreto di Stato).

      1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dal presente capo.
      2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e

 

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alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.
      3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi. La materia è regolata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISI.
      4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.